La farmacia lombarda diventa, ufficialmente e a pieno titolo, un “presidio di zona”, dove è possibile effettuare analisi di prima istanza, tramite personale formato e dedicato, erogare servizi di secondo livello mediante dispositivi strumentali e attivare forme di assistenza domiciliare per i pazienti più fragili. Nei locali interni o esterni alla farmacia, inoltre, possono operare non solo infermieri e fisioterapisti ma tutti gli operatori e i professionisti sanitari, a eccezione di medici, odontoiatri e veterinari, nel rispetto dei relativi profili professionali.
È quanto stabilisce la Delibera di Giunta Regionale n° XII/848 dell’8 agosto, che ratifica le linee guida sulla farmacia dei servizi stilate congiuntamente da Federfarma Lombardia, Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, Servizi farmaceutici ATS e U.O. Farmaceutica e dispositivi medici della Direzione Generale Welfare. Il documento identifica modalità uniformi di erogazione delle prestazioni sul territorio, oltre a definire compiti e prerogative dei soggetti coinvolti, confermando le farmacie lombarde nel loro ruolo di capillari operatori della rete sociosanitaria e fondamentali presidi sanitari di comunità̀.
In sintesi, il recente provvedimento, già entrato in vigore, armonizza le disposizioni regionali in materia, aggiornandole alle ultime novità provenienti dalla giurisprudenza, ma soprattutto – aspetto cruciale – consentirà di superare le eventuali difficoltà o difformità nell’interpretazione delle norme a livello locale.
“Queste linee guida – commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia – rappresentano uno step importante nel percorso verso la piena e uniforme attuazione della farmacia dei servizi lombarda. I nostri esercizi farmaceutici dispongono ora di un quadro regolatorio chiaro e aggiornato, che li mette in condizione di organizzare e proporre prestazioni in grado di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini. Abbiamo lavorato in piena sintonia con gli uffici della sanità regionale per predisporre il documento e trovo particolarmente significativo che, nelle premesse, si definisca chiaramente la farmacia ‘un presidio di zona’, dove la popolazione trova farmaci, ma anche servizi e assistenza di prossimità”.
Entrando nel dettaglio delle linee guida, le farmacie lombarde potranno proporre prestazioni sanitarie sia al proprio interno, in spazi opportunamente separati, sia in strutture esterne, eventualmente co-gestite da due o più esercizi, anche in orari di chiusura e sotto il controllo dell’ATS competente.
Il documento, poi, ricorda i servizi che le farmacie possono offrire agli assistiti in base alla normativa vigente. Tra le analisi di prima istanza: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per la misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine, quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, Ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza e test per menopausa per la misurazione dell’ormone Fsh nelle urine; test colon–retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test urine per acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine, esterasi leucocitaria, ovulazione, gravidanza, menopausa per la misura dei livelli dell’ormone fsa nelle urine.
Tra i servizi di secondo livello (con dispositivi strumentali) sono invece annoverati: misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; misurazione della capacità polmonare tramite autospirometria; misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno; monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca (holter, ECG) in collegamento con centri di cardiologia accreditati; utilizzo di dispositivi semiautomatici per la defibrillazione.
Per quanto riguarda vaccinazioni e test diagnostici con prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, vengono invece confermate le disposizioni già dettate dai protocolli nazionali vigenti (firmati con le associazioni nazionali delle farmacie) e le Delibere regionali di ratifica.